La gestione di un cantiere richiede competenze tecniche, cura dei dettagli e soprattutto un quadro normativo ben chiaro. È all’interno di questo scenario che s’inserisce la figura del CSE, sigla che indica il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Questa figura professionale assume un ruolo rilevante ogni volta in cui devono essere pianificate, monitorate e verificate le condizioni di sicurezza in un progetto edile. Poiché la normativa attuale prevede obblighi e responsabilità molto precise, è opportuno capire chi è il CSE e chi lo nomina, quando è obbligatorio designarlo, quali requisiti servono per svolgere tali incarico e quali sono le sanzioni a cui si può andare incontro in caso di mancanze.
CSE significato: chi è e quali sono le sue responsabilità
Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato introdotto per presidiare ogni aspetto legato alla protezione dei lavoratori all’interno di un cantiere. Il significato di CSE fa quindi riferimento a una figura che risulta centrale nei progetti di costruzione o ristrutturazione, incaricata di vigilare sul rispetto delle normative e valutare i rischi connessi alle attività operative.
La nomina coordinatore sicurezza non è un mero adempimento burocratico, ma costituisce una garanzia affinché tutte le imprese coinvolte, comprese quelle subappaltatrici, operino in modo coordinato, evitando sovrapposizioni pericolose.
L’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (noto come Testo Unico per la Sicurezza) stabilisce che la nomina del coordinatore per la sicurezza, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, diventa obbligatoria quando sono presenti più imprese, anche se non lavorano tutte contemporaneamente, oppure nel caso in cui un’unica impresa appaltatrice subappalti i lavori in un secondo momento.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione non si limita solo a verificare i documenti, ma ha sulle sue spalle una serie di responsabilità. Andiamo a elencare i suoi principali compiti chiave:
- Coordinare i datori di lavoro e i lavoratori autonomi: il CSE deve assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel cantiere si confrontino regolarmente e scambino informazioni necessarie a prevenire incidenti;
- Controllare l’applicazione dei piani di sicurezza: il controllo deve avvenire prima di tutto sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che viene redatto in fase progettuale, e sul Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dalle singole imprese;
- Aggiornare e adeguare i piani esistenti: eventuali modifiche al cronoprogramma e ai metodi di lavoro devono essere immediatamente recepite, per garantire che la valutazione dei rischi sia sempre aggiornata;
- Controllare sul campo: il CSE non opera solo dietro una scrivania, ma è chiamato anche a effettuare sopralluoghi in cantiere, individuare criticità e accertarsi che le imprese correggano tempestivamente qualsiasi inosservanza.
Inoltre, nel momento in cui il CSE dovesse riscontrare un pericolo grave e imminente, ha anche il potere di proporre la sospensione dei lavori. Questa facoltà, che talvolta si traduce in una vera e propria interruzione forzosa dell’attività, ha come obiettivo principale quello di tutelare l’incolumità dei lavoratori e pone il CSE stesso al centro del processo di prevenzione.
Nomina CSE: quando è obbligatoria e quali requisiti sono necessari
La nomina CSE è una tappa che bisogna ben conoscere se si lavora nel mondo edile. L’obbligatorietà, come accennato, scatta in presenza di più imprese che operano nello stesso cantiere, a prescindere dal fatto che i lavori siano svolti in contemporanea o in momenti diversi.
Va detto che non sempre risulta evidente fin da subito se occorre un CSE: potrebbe capitare che all’inizio venga ingaggiata un’unica impresa e, solo successivamente, si aggiungano nuove squadre di operai specializzati. In questo scenario, non appena subentra una seconda impresa, scatta l’obbligo di designare un Coordinatore della Sicurezza.
Al contrario, la nomina del CSE non è richiesta nei casi in cui interviene soltanto una singola impresa, purché non venga coinvolta alcun’altra società o lavoratore autonomo lungo il corso dei lavori. L’obbligo cade in capo al committente o al responsabile dei lavori, il quale dovrà assicurarsi che la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione entri in gioco al momento opportuno, evitando così di iniziare le lavorazioni senza aver prima nominato il professionista idoneo.
Requisiti tecnici e formativi del CSE: quali sono
Chiunque aspiri a diventare Coordinatore della Sicurezza deve rispettare dei requisiti precisi, che sono ben definiti dal già citato D. Lgs. 81/2008. I titoli di studio minimi possono variare da un diploma tecnico (geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico) a una laurea. A seconda della formazione accademica, cambia il periodo di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni richiesto per accedere al corso di specializzazione.
Oltre a questo, è previsto anche un percorso formativo di 120 ore, con esame finale, che tocca aspetti sia giuridici sia tecnici, a cui poi si aggiunge una parte pratica. Il Coordinatore dovrà dimostrare di saper riconoscere i rischi più frequenti in cantiere, nonché di saper leggere correttamente la documentazione di sicurezza e di conoscere le regole fondamentali per prevenire infortuni. Inoltre, è obbligatorio un aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni: chi non si forma regolarmente seguendo tali ritmi rischia di vedersi sospesa la possibilità di esercitare il ruolo di CSE.
Sanzioni e conseguenze in caso di omissioni o irregolarità: cosa dice la normativa
La normativa italiana in materia di sicurezza prevede sanzioni piuttosto rigide per chi non rispetta gli obblighi di legge. Ciò include sia il committente che dimentichi o ignori la procedura di nomina del CSE, sia il coordinatore della sicurezza stesso che non svolga correttamente i propri compiti.
La ratio dietro a queste sanzioni è la volontà di garantire condizioni di lavoro dignitose e ridurre drasticamente il numero di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro.
Sanzioni per il CSE
Se un CSE non effettua i controlli necessari, trascura di segnalare violazioni o non adegua il Piano di Sicurezza e Coordinamento, può incorrere in sanzioni di natura penale e amministrativa. L’arresto può variare da tre a sei mesi, mentre le ammende possono arrivare fino a 12.000 euro. Queste pene scattano, ad esempio, se non viene verificata l’effettiva corrispondenza del POS rispetto al PSC, oppure se non si organizza in modo adeguato la cooperazione tra imprese e lavoratori autonomi. Insomma, se il CSE non adempie ai suoi obblighi come previsto dall’art. 92 del Dlgs 81/08, può essere punto con ammende che partono da 3.000 € e arrivano fino a 12.000 euro.
Sono invece previste pene e sanzioni ridotte (arresto da due a quattro mesi o multe da 1.250 a 5.000 €) se viola il punto 4 dell’art. 92, ovvero non verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti alla sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza generale in cantiere.
Inoltre, qualora il CSE si accorga di una pericolosità grave e imminente e non sospenda le lavorazioni, rischia personalmente per l’omissione di un atto che rientra tra i suoi poteri e doveri. La sua funzione, insomma, non è solo a scopo rappresentativo, ma risulta vincolata a un vero e proprio ruolo di garanzia nei confronti di tutte le maestranze in cantiere.
Sanzioni per il committente che non provvede alla nomina coordinatore sicurezza
Il committente riveste un ruolo chiave perché ha la responsabilità di assicurarsi che tutto sia in regola ancor prima che i lavori abbiano inizio.
Se la nomina del coordinatore della sicurezza non è avvenuta, allora si configura una violazione di carattere penale che può portare all’arresto fino a sei mesi, oltre a sanzioni pecuniarie che sfiorano i 7.000 euro. Se si aggiungono eventuali danni fisici a persone, le conseguenze possono aggravarsi ulteriormente sul piano giuridico.
Tuttavia, la scelta di nominare un coordinatore in fase di esecuzione non dovrebbe venire percepita come un semplice obbligo, bensì come una forma di tutela. Un cantiere ben organizzato e monitorato, infatti, riduce le possibilità di incidenti e, di conseguenza, di responsabilità civili, penali ed economiche. Ecco perché molti committenti preferiscono investire nella sicurezza invece di rischiare sanzioni e stop ai lavori, che a loro volta comporterebbero costi aggiuntivi e, soprattutto, possibili controversie legali.
Strumenti e best practices per il settore
La gestione di un cantiere richiede un insieme di strumenti che facilitano il lavoro del CSE, dei datori di lavoro e degli operatori. Oltre a software specifici per la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, sempre più spesso si ricorre a piattaforme di construction management che permettono di comunicare, segnalare criticità e allegare documenti in tempo reale.
Grazie a questi applicativi, che sono accessibili anche da smartphone, è possibile:
- Aggiornare i piani di sicurezza quando si verificano cambiamenti nell’organizzazione del lavoro.
- Pianificare sopralluoghi e tenere traccia delle scadenze, così da non trascurare alcun controllo indispensabile.
- Scambiare informazioni in modo rapido tra direzione lavori, CSE e imprese, evitando di perdere documenti cartacei e accelerando le procedure di verifica.
Ovviamente, un software non sostituisce la presenza fisica in cantiere e l’esperienza sul campo, ma contribuisce a semplificare numerosi passaggi amministrativi e ad aumentare il livello di praticità nel settore edilizio, al fine di consentire di lavorare in modo fluido e limitare gli errori.